Mobbing: vessazioni e soprusi al lavoro

Il termine mobbing deriva dall’inglese to mob che significa assalire. Il concetto di mobbing è stato definito dallo psicologo Heinz Leymann, primo ricercatore che ha affrontato questo tema in modo scientifico, come terrore psicologico sul posto di lavoro scatenato da una modalità di comunicazione ostile e non etica, sistematicamente diretta da uno o più soggetti verso un solo individuo, spinto e mantenuto ad una condizione di impotenza. Questa forma di maltrattamento,  a causa della frequenza e della durata del comportamento ostile, determina sofferenza mentale, psicosomatica e sociale.

In alcuni Paesi europei è stata prevista una disciplina specifica finalizzata ad arginare questo fenomeno in espansione. In Italia, invece, non esiste una normativa ad hoc e, quindi, si ricorre ad  una serie di strumenti legislativi già esistenti e rinvenibili in diverse fonti: art. 32 Cost. (diritto alla salute), art. 41 co. II Cost. (tutela della libertà e della dignità umana), art. 2087 c.c. (obbligo per l’imprenditore di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore), artt. 437 e 451 c.p. (omissione dolosa o colposa di cautele contro l’infortunio sul lavoro), art. 582 c.p. (lesioni personali), art. 660 c.p. (molestie o disturbo alle persone), art. 13 dello statuto dei lavoratori.

Sulla base di tali norme, è possibile agire civilmente al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti.

Occorre distinguere l’ipotesi in cui l’ autore del mobbing è il datore di lavoro, da quella in cui è un collega. Il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno  per inadempimento contrattuale (art. 2087 c.c.); ne consegue che l’onere del lavoratore è quello di provare la condotta illegittima ed il nesso di causalità tra l’inadempimento delle misure  previste dalla legge ed il danno subito. A carico del datore di lavoro rimane la prova di aver operato secondo le disposizioni di legge. Nella seconda ipotesi, invece, il collega risponderà per responsabilità extracontrattuale.  

La giurisprudenza ritiene risarcibili oltre al danno patrimoniale, incidente sulla capacità di guadagno o di lavoro del dipendente, anche il danno non patrimoniale quale quello morale, biologico ed esistenziale.

 L’Avv. Elena Martini e l’avv. Cristina Bolognini, con studio legale sito in Ancona, possono mettere a vostra disposizione la loro professionalità per valutare la delicata posizione di chi è vittima di mobbing.

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