Automobilista multato: novità nei ricorsi

Il Decreto Legislativo n. 150 del 1° settembre 2011 recante “disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione”, oltre ad aver diminuito drasticamente il numero dei riti civili, da 33 a 3, riassumendoli all’interno del rito ordinario di cognizione, rito del lavoro e rito sommario di cognizione, ha anche ridotto i termini per opporsi al verbale di accertamento di violazione  del codice della strada dinanzi al Giudice di Pace.
L’art. 7 del D.Lgs 150/2011 relativo all’opposizione al verbale di accertamento di violazione al codice della strada, ha dimezzato i termini utili a pena di inammissibilità  per proporre  opposizione: non più 60  ma 30 giorni dalla data della contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento. E’ rimasto invariato il termine di 60 giorni se il ricorrente risiede all‘estero.
Il ricorso va presentato al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione; il ricorrente non dovrà mai pagare la sanzione comminata prima che non sia stata emessa  la sentenza da parte dello stesso giudice.
Come alternativa al ricorso al Giudice di Pace, rimane la possibilità di impugnare il verbale dinnanzi al Prefetto sempre nel termine di 60 giorni.
A queste novità, si aggiungono  quelle introdotte dalla Finanziaria 2010 che, con l’articolo 212,  ha introdotto il pagamento del contributo unificato per i ricorsi al Giudice di Pace in materia di codice della strada. Ne consegue che il cittadino che intende  rivolgersi all’autorità giudiziaria per opporre una multa o altra sanzione amministrativa dovrà versare un contributo di 30 euro se la multa è fino a 1.500 euro e di  70 euro se supera questa cifra; a questi importi vanno sommati 8 euro per il rimborso forfettario delle spese di cancelleria.
In caso di rigetto, il ricorrente deve pagare la multa all’organo accertatore entro 30 giorni dalla data di notifica della sentenza e  perde il contributo precedentemente versato.
In caso di accoglimento, invece, il ricorrente oltre a non pagare la multa, ha diritto a recuperare il contributo precedentemente versato, facendone richiesta al comune che gli inflitto la sanzione. Gli otto euro per la marca da bollo si considerano automaticamente persi.
Queste novità operano per le violazioni accertate a partire dal 6 ottobre 2011, mentre per quelle accertate in precedenza, ma notificate dopo il 6 ottobre, rimane in vigore la precedente disciplina.

L’Avv. Elena Martini e l’Avv. Cristina Bolognini, con studio legale sito in Ancona, patrocinano nella circoscrizione della Corte di Appello di Ancona.

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