Cognome materno ai figli. Le novità nel segno del tramonto della famiglia patriarcale.

La lunga strada dell’affermazione dell’uguaglianza tra uomo e donna passa anche attraverso la possibilità di scegliere quale cognome trasmettere ai propri figli.
La “Costituzione Europea” afferma il no alle discriminazioni fondate sul sesso e, con l’approvazione del Trattato di Lisbona del 13 Dicembre 2007, tutti i ventisette paesi europei devono uniformarsi ai principi della Carta dei Diritti dell’Unione Europea.
La questione dell’attribuzione del cognome ai figli, nel nostro ordinamento, deve essere valutata tenendo conto delle differenze che sussistono se i figli sono nati nella famiglia legittima o nella famiglia di fatto.
Nella famiglia legittima, fondata sul matrimonio, ai figli viene trasmesso il cognome paterno pur non esistendo nel nostro ordinamento una norma specifica di attribuzione, ma piuttosto una consuetudine divenuta diritto vivente.
Stante l’immobilismo del Parlamento rispetto ai doveri nascenti dal Trattato di Lisbona, si è pronunciata la Suprema Corte che con l’ordinanaza interlocutoria del 2008, n. 23934, ha affermato che l’attribuzione automatica del cognome paterno al figlio legittimo non è più coerente con il mutato quadro delle norme comunitarie.
Marito e moglie, se sono d’accordo, possono dare al figlio il solo cognome materno. Il Trattato, infatti, ci impone di “adottare tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari, compresa la scelta del cognome”.
Nell’ambito della famiglia di fatto il Codice Civile all’art. 262 stabilisce che il figlio assume il cognome del genitore che opera il riconoscimento. Poiché le esigenze della famiglia sono mutate e l’evoluzione della coscienza sociale e del contesto europeo devono essere riconosciute conciliando il diritto all’identità personale della famiglia legittima con il medesimo diritto della famiglia naturale, è possibile aggiungere il cognome materno a quello paterno con apposita richiesta al Prefetto secondo quanto stabilito dal D.P.R. 54 del 2012 che introduce nuove norme in materia di disciplina del nome e del cognome.
Il diritto alla trasmissione del cognome materno, riconosciuto negli altri paesi europei, in Italia non è ancora una conquista, ma è stato aperto il varco. La stessa Suprema Corte auspica un intervento legislativo per poter archiviare definitivamente l’automatismo della patrilinearità, retaggio di una concezione patriarcale della famiglia oramai superata.
Solo il riconoscimento del diritto del figlio di acquisire entrambi i segni di identificazione dei genitori trasformerà la famiglia in una vera e propria comunità di eguali: sia nei rapporti tra i coniugi, sia nei rapporti tra genitori e figli.

 

L’avvocato Cristina Bolognini e l’Avv. Elena Martini, dello studio legale MartiniBolognini di Ancona, svolgono assistenza in relazione a richieste di modifica del cognome avanti le competenti autorità.

 

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