Infedeltà e separazione con addebito

L’obbligo di fedeltà tra i coniugi è statuito dall’art. 143 c.c. In passato,  la violazione dell’obbligo di fedeltà si configurava nella sola ipotesi in cui uno dei coniugi aveva relazioni sessuali al di fuori della coppia. Oggi la giurisprudenza ha individuato una interpretazione più ampia, affermando che il dovere di fedeltà consiste nell’impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca, di non offendere irreparabilmente l’onore e la dignità dell’altro.
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà può essere causa di addebito della separazione quando abbia determinato l’intollerabilità della convivenza. Il giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale è stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e se sussiste un rapporto di causalità tra tale comportamento ed l’intollerabilità dell’ulteriore convivenza. Non verrà riconosciuto l’addebito qualora la violazione dell’obbligo di fedeltà si sia verificata in una situazione di crisi dell’unione coniugale.
La pronuncia di una sentenza di separazione con addebito ha delle conseguenze sul piano economico a carico del coniuge che si è reso responsabile della violazione dell’obbligo di fedeltà. In particolare, egli avrà diritto al solo assegno alimentare nell’ipotesi in cui versi in stato di indigenza e non al mantenimento che, invece, ha la funzione di garantire al coniuge economicamente più debole lo stesso tenore di vita tenuto durante il matrimonio. Altra conseguenza è la perdita dei diritti successori nei confronti dell’altro coniuge.
Il riconoscimento dell’addebito non ha, invece, alcuna conseguenza nell’affidamento dei figli per i quali permane la regola dell’affidamento condiviso. Questo nell’ottica di porre al centro l’interesse del minore che sicuramente è quello di mantenere i rapporti con entrambi i genitori. Per quanto concerne l’affidamento dei figli, infatti, non è rilevante la relazione extraconiugale causa della rottura degli equilibri familiari, quanto piuttosto il fatto che il genitore non si sia reso ripetutamente colpevole di comportamenti a danno del minore.

L’Avv. Elena Martini e l’Avv. Cristina Bolognini, con studio legale in Ancona, possono assistervi in cause di separazione e divorzio.

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