La scappatella può costare cara. Risarcimento del coniuge tradito.

La Suprema Corte di Cassazione con una recente sentenza, la n. 8862 del 1 Giugno 2012, ha affermato il principio in base al quale nel caso di separazione fra i coniugi possono coesistere la pronuncia di addebito ed il risarcimento del danno. Quanto affermato costituisce una vera e propria novità giurisprudenziale posto che prima di tale pronuncia in presenza dei presupposti per l’addebito, ad esempio una relazione extraconiugale di uno dei due coniugi in violazione dell’art. 143 c.c, non era possibile alcun risarcimento se non in presenza di specifici danni patrimoniali documentati. Si pensi al caso in cui il coniuge in capo al quale era stato riconosciuto l’addebito avesse arrecato perdite al patrimonio familiare effettuando costosi regali all’amante.
La Suprema Corte ribadisce che la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio come la fedeltà è causa di intollerabilità della convivenza e può giustificare, quindi, la pronuncia di addebito avente carattere sanzionatorio. Sostiene, inoltre, che il tradimento, incidendo su beni essenziali della vita, produce a carico del coniuge leso un danno ingiusto di natura patrimoniale, che in quanto tale va risarcito secondo le normali regole della responsabilità civile.
Ciò significa che il coniuge tradito può ottenere che la sentenza di separazione preveda l’addebito a carico dell’altro coniuge, e quindi ad esempio l’assegnazione della casa coniugale, la refusione delle spese legali, l’esclusione dell’altro coniuge dall’assegno di mantenimento nonchè dai diritti successori in caso di decesso durante il periodo di separazione legale. Può ottenere, inoltre, ed è questa la novità, anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quali i danni morali ed esistenziali subiti a causa dell’istaurata relazione extraconiugale.

L’ Avvocato Elena Martini e l’Avv. Cristina Bolognini, dello studio legale MartiniBolognini di Ancona, svolgono assistenza in materia civile in cause di separazione e divorzio.

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