Chi è l’Amministratore di Sostegno?

L’istituto giuridico dell’Amministrazione di sostegno è stato inserito nell’ordinamento italiano dalla legge n. 6 del 9 Gennaio 2004 con la finalità di tutelare le persone che hanno una capacità di agire limitata o del tutto compromessa e che, pertanto, si trovano nell’impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri interessi. Si pensi, ad esempio, ad anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati.

Questa misura di protezione è più flessibile rispetto agli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione in quanto tende a limitare il meno possibile la capacità di agire di persone con menomazioni fisiche o psichiche, così da essere più rispettosa delle loro esigenze, aiutandole ad affrontare problemi concreti come acquistare, vendere o affittare un appartamento oppure investire somme di denaro.

Per ricorrere all’Amministratore di Sostegno è necessario proporre un ricorso al Giudice Tutelare del luogo in cui la persona interessata ha la residenza o il domicilio, con la specifica indicazione dell’atto o della tipologia di atti per cui è richiesta l’assistenza.

Il ricorso può essere presentato dal beneficiario stesso, anche se incapace, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, dai familiari entro il 4° grado (genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), dagli affini entro il 2° grado (cognati, suoceri, generi, nuore), dal Pubblico Ministero o dal Tutore o Curatore, dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura ed assistenza della persona.

Il procedimento si conclude con un decreto emesso del Giudice Tutelare che decide la durata dell’incarico (temporaneo o a tempo indeterminato) e i poteri attribuiti all’Amministratore di Sostegno. In particolare, vengono definiti gli atti specifici che l’Amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti in assistenza.

Detto decreto viene annotato nei registri di stato civile del Comune di residenza e di nascita del beneficiato a margine del suo atto di nascita e può sempre essere modificato per esigenze che si manifestino successivamente, nonché revocato qualora ne vengano meno i presupposti.

 

 

 

L’Avvocato Elena Martini e l’Avvocato Cristina Bolognini, con studio in Ancona, sono disponibili a prestare assistenza in procedimenti di interdizione, inabilitazione e nomina di Amministratore di Sostegno.

 

 

 

 

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