Il microspaccio come figura autonoma di reato: lieve entità, art. 73, comma V, D.P.R. 309/1990

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 Gennaio 2014, n. 2295, ha chiarito come la fattispecie prevista dal quinto comma dell’art. 73 D.P.R. 309/1990, così come modificata dall’art. 2, comma I, lett. A) del d.l. n. 146/2013, costituisce un’autonoma ipotesi di reato.

I fatti di microspaccio, quindi, non sono più da ricondurre all’ipotesi attenuata dell’art. 73, con le conseguenze già note in caso di recidiva che non consentivano di effettuare un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, vanificando l’intento di contenere le pene proprio per quei soggetti che a causa della dipendenza presentavano un’elevata tendenza alla recidivazione.

Oggi, trasformando l’attenuante della lieve entità, in reato autonomo, sarà effettivamente possibile ridurre la presenza della popolazione carceraria dei tossicodipendenti che spesso scontano la pena in carcere per il ripetersi di reati concernenti le sostanze stupefacenti di contenuta gravità.

Uno degli effetti più significativi, inoltre, si ha in tema di calcolo della prescrizione che, in virtù della nuova previsione della pena nel massimo edittale a 5 anni,  maturerà nel più breve termine di 6 anni e non più di 20 anni, termine prescrizionale che era calcolato sulla pena prevista per la fattispecie “base” (vent’anni).

 

 

 

 

 

 

L’avvocato di Ancona Cristina Bolognini e l’avvocato di Ancona Elena Martini, con studio legale in Ancona, Corso Mazzini n. 122, prestano assistenza legale nei processi penali in materia di violazioni del D.P.R. 309/1990.

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