Apostille dell’Aja. Validità degli atti stranieri

La Convenzione dell’Aja del 1961 ha sostituito la necesittà della legalizzazione dei documenti, da far valere al di fuori dello Stato in cui sono stati formati, prevedendo un’altra formalità chiamata “Apostille”.
L’Italia ha ratificato la Convenzione con la Legge n. 1253 del 20 Dicembre 1966 visti i casi sempre più frequenti di internazionalità degli atti, cioè atti o documenti italiani che devono essere presentati all’estero o atti stranieri che devono essere ricevuti in Italia. Ci si riferisce agli atti notarili, agli atti giudiziari e agli atti dello stato civile.
La legalizzazione, requisito essenziale affinché un atto starniero possa produrre effetti legali in un altro Stato, richiede l’intervento dell’autorità consolare straniera dopo quello dell’autorità nazionale che ha emesso l’atto; diversamente la Convenzione snellisce la procedura stabilendo l’intervento della sola autorità nazionale attraverso l’apposizione dell’Apostille.
Ad esempio, se una persona deve far valere in Italia un certificato di studio e vive in un paese che ha aderito alla Convenzione, non deve più recarsi presso l’ambasciata italiana e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi nel suo Paese di origine dall’autorità preposta per ottenere l’annotazione dell’Apostille sul certificato che avrà effetti legali in Italia anche se redatto in una lingua straniera.
L’Apostille, quindi, è una forma di legalizzazione che certifica che il documento riporta la firma di un pubblico ufficiale, la qualità in cui il firmatario dell’atto ha agito e, se necessario, l’autenticità del timbro o del sigillo di cui l’atto è munito.
Con tale procedura si è voluto unificare la formula da apporre agli atti, di talchè il documento munito di Apostille possa essere immediatamente recepito nel territorio di tutti gli Stati firmatari della Convenzione senza necessità di traduzione.
La formula, infatti, deve essere redatta nella lingua, nella forma e nel contenuto prestabilito dalla Convenzione, cioè utilizzando la lingua francese, lingua ufficile della Convenzione, oppure nella lingua dell’atorità che ha rilasciato l’Apostille sullo stesso atto o su un atto aggiuntivo conforme al modello annesso alla Convenzione.
In ogni modo l’intitolazione della legalizzazione deve essere fatta nella lingua francese: “Apostille. Convention de La Haye du 5 octobre 1961”.
Le autorità nazionali autorizzate a rilasciare l’Apostille sono individuate dalla legge interna di ogni Stato firmatario della Convenzione.
Nel nostro Paese la competenza spetta ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali nella cui giurisdizione gli atti sono stati formati.
Per completezza qui di seguito sono indicati gli Stati che hanno aderito alla Convenzione:
Africa del Sud, Albania, Andorra, Anguilla, Antartico Britannico, Antigua, Argentina, Armenia, Aruba (Antille Oland.), Australia, Austria, Azerbaidjan, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belgio, Belize, Bermuda, Bielorussia, Bosnia-Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgaria, Capo Verde, Cipro, Colombia, Comore, Corea, Croazia, Curaçao(Antille Oland.), Danimarca, Dominica, El Salvador, Equator, Estonia, Figi, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia,Grenada, Guadalupa, Guaiana Britannica, Guaiana Francese, Guernesey, Hong Kong, Honduras, India, Irlanda, Islanda, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Falkland, Isole Gilbert e Ellice, Isole di Man, Isole Marshall, Isole Salomone Brit., Isole Turks & Caicos, Isole Vergini Brit., Isole Wallis e Futuna, Israele, Italia, Jersey, Jugoslavia, Kazachstan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Martinica, Mauritius, Messico, Moldavia Repubblica, Mongolia, Monaco (Principato, F), Montserrat, Namibia, Nevis, Niue, Norvegia, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Nuove Ebridi Francesi, Nuove Ebridi Britann., Olanda (Paesi Bassi), Panama, Polinesia Francese, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica S. Marino, Repubblica Domenicana, Réunion, Rodesia del Sud, Romania, Russia, Saint Cristophe, Saint Pierre et Miquelon, Sant’ Elena, Santa Lucia, San Vincenzo, Sao Tomé e Principe, Serbia (Montenegro), Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Suriname,Svezia, Svizzera, Swaziland, Tobago & Trinidad, Tonga, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela.

 

Lo studio legale di Ancona, con l’Avvocato Cristina Bolognini e l’Avvocato Elena Martini, si occupa di diritto internazionale e legalizzazione degli atti.

 

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