La legge “svuota carceri”

Il 16 Dicembre 2010 è entrata in vigore la legge n. 199 del 2010, meglio nota con il nome di legge “svuota carceri”, con la finalità di far fronte alla grave situazione di sovraffolamento degli istituti penitenziari del Paese.
La legge prevede che la pena detentiva non superiore ai dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, può essere scontata presso l’abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza ed accoglienza.
Tale possibilità è prevista fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, nonchè in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 Dicembre 2012.
Sono esclusi dalla detenzione presso il domicilio: gli autori di delitti di particolare allarme sociale di cui all’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, coloro per i quali si ritiene sussistente la concreta possibilità che possano darsi alla fuga o per i quali sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che possano commettere altri delitti.
La misura della detenzione non è applicabile quando non sussiste l’idoneità e l’effettività del domicilio, anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
La legge, inoltre, prevede che il condannato tossicodipendente o alcol dipendente, sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, può scontare la pena presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata.
Si statuisce, infine, un inasprimento di pena fino a cinque anni per l’evasione dal domicilio.
La legge distingue il caso del condannato ancora libero da quello già detenuto.
Nella prima ipotesi, il pubblico ministero, salvo il caso in cui debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 dell’articolo 656 c.p.p. e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a) del medesimo articolo, sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena sia eseguita presso il domicilio.
Qualora, invece, il soggetto sia già detenuto, non è consentita la sospensione dell’esecuzione della pena; il pubblico ministero o il difensore possono fare richiesta di applicazione della misura al magistrato di sorveglianza.
La misura è revocata se il comportamento del beneficiario, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della medesima misura.

L’Avv. Elena Martini e l’Avv. Cristina Bolognini prestano assistenza nella richiesta di benefici e misure alternative alla detenzione dinnanzi alla Magistratura di Sorveglianza e al Tribunale di Sorveglianza di Ancona.

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