Uso personale di sostanze stupefacenti

L’art. 75 D.P.R. 309/1990 ” Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, così come modificato dalla L. 49/2006, c.d. Legge Fini sulle droghe, sanziona come illecito amministrativo la condotta di chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 73, comma 1-bis, che prevede le ipotesi penalmente sanzionate di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, e fuori delle condizioni di cui all’articolo 72, comma 2, cioè l’uso terapeutico di sostanze, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
L’interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio o da una struttura privata autorizzata.
Nel caso la persona intraprenda e concluda un percorso riabilitativo potrà ottenere la revoca della sanzione che, considerati i tempi di svolgimento del programma, potrebbe già essere stata eseguita.
La legge, quindi, prevede sempre la sanzione amministrativa per chi detiene sostanze stupefacenti per uso personale e ha abolito la distinzione tra “droghe leggere” e “droghe pesanti” a cui si aggiunge la reintroduzione dei limiti quantitativi per poter distinguere l’uso personale dall’uso finalizzato allo spaccio.
Il governo ha fissato i “limiti soglia” massimi delle sostanze stupefacenti che costituiscono il discrimine fra ”uso personale” e ”spaccio” con decreto dell’11 aprile 2006 del Ministero della Salute che contiene le tabelle attuative della c.d. Legge Fini sulle droghe elaborate dalla Commissione tecnica all’uopo istituita.
Le quote di stupefacente che la nuova legge sulla droga considera per uso personale e, quindi, non punibile ex art. 73 sono: 1000 milligrammi di cannabis (circa 35-40 spinelli); 750 milligrammi di cocaina (circa 5 dosi); 250 milligrammi di eroina (circa 10 dosi); 750 milligrammi di Mdma (ecstasy circa 5 pasticche)); 500 milligrammi di anfetamina (circa 5 pasticche) e 150 milligrammi di Lsd (circa 3 “francobolli”). Il superamento di tali quote fa scattare la denuncia per spaccio.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 39017 del 2008, ha chiarito che il nuovo testo della legge sugli stupefacenti non ha introdotto una presunzione di responsabilità penale nel caso di detenzione di sostanza stupefacente in quantità superiori a quelle previste nelle tabelle allegate al D.P.R. 309/1990 poiché la legge punisce la detenzione solo quando la sostanza appare destinata ad un uso non esclusivamente personale.
In casi del genere il giudice penale deve prendere in considerazione la quantità di principio attivo della sostanza stupefacente, le modalità di presentazione, il peso lordo complessivo, il confezionamento e il frazionamento, dovendo motivare in maniera rigorosa l’esclusione di un uso non esclusivamente personale della sostanza, pur in presenza del superamento dei limiti di soglia indicati nel decreto ministeriale.
Nell’ambito di fatti costituenti illecito amministrativo, subito dopo l’accertamento, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche, al prefetto competente.
Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sè o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonchè, eventualmente, per formulare l’invito ad intraprendere un programma terapeutico.
Nel caso in cui l’interessato si avvalga delle facoltà di inviare entro trenta giorni scritti difensivi, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, contestualmente all’ordinanza con cui viene ritenuto fondato l’accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell’audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata. La mancata presentazione al colloquio comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui ai punti a), b), c) e d).
Avverso l’ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l’accertamento e convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all’interessato. Nel caso di minore l’opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni.
Se l’interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture ove seguire un programma terapeutico.
Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni e eventualmente formula l’invito ad intraprendere un programma terapeutico, che ha effetto dal momento della notifica all’interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al Tribunale per i minorenni competente. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore.
Se risulta che l’interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma terapeutico, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.
Nel caso di particolare tenuità della violazione, quando ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.
L’art.75 bis, prevede che il prefetto trasmetta copia del decreto con il quale è stata applicata la sanzione amministrativa al questore che può sottoporre l’interessato, che risulti già condannato per alcuni reati o per violazione delle norme sulla circolazione stradale, o già sanzionato ai sensi del D.P.R. 309/1990, a una o più delle seguenti misure:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma dei Carabinieri territorialmente competente;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
Tali provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica possono avere la durata massima di due anni e possono essere revocati dal questore sulla base del decreto di revoca emesso dal prefetto quando l’interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma terapeutico.
I provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica emessi dal questore sono un’altra novità introdotta dalla L.49/2006 nei confronti dei consumatori di sostanze stupefacenti. Si tratta di provvedimenti restrittivi della libertà della persona e che possono avere ripercussioni negative sulla sua vita lavorativa e sociale. Anche in questo caso una loro eventuale revoca potrebbe giungere tardiva rispetto alla loro esecuzione.

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