Art. 186 C.d.S.: il reato contravvenzionale della guida in stato di ebbrezza.

A seguito delle modifiche apportate dal decreto legge 92/2008 e dalla successiva legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125, il testo vigente è così schematizzabile.
E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche:
1) qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), è prevista l’ammenda da euro 500 a euro 2000, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
2) qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), è prevista l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
3) qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), è prevista l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da tre mesi ad un anno e la sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione.
Qualora il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale, le pene previste ai punti 1, 2, 3, sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
Se il conducente dev essere sottoposto a cure mediche, su richiesta degli organi della Polizia Stradale, l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato dalle strutture sanitarie.
La giurisprudenza ha precisato che il prelievo ematico può essere effettuato senza il consenso dell’interessato solo se questo accertamento si inserisce nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso e quando risulta necessario ai fini sanitari (Cassazione, penale, sezione IV, 9 Dicembre 2004, n. 4862).
Solo così è possibile garantire il pieno rispetto dei principi costituzionalmente garantiti agli artt. 13 e 32 della Costituzione: l’inviolabilità della libertà personale e la libertà di scegliere di sottoporsi o meno ad un trattamento sanitario.
La misurazione del tasso alcolemico in assenza del consenso della persona sottoposta alle cure sanitarie risulta illegittima e, dunque, inutilizzabile ai fini probatori.
In tutti i casi in cui l’alcooltest risulti positivo, non venga disposto il sequestro del veicolo e questo non possa essere guidato da persona idonea, allora il veicolo può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino ad un’autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia, con spese interamente a carico del trasgressore.
E’ stato, inoltre, reintrodotto il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza a cui si applica la stessa pena prevista  nel caso di accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
In sostanza il conducente sarà punibile con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da tre mesi ad un anno, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona diversa da quella che ha commesso la violazione.
Il reato de quo risulta integrato nel momento in cui viene manifestato il rifiuto ed è considerato rifiuto anche l’ammissione di responsabilità.
La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito che l’interesse all’accertamento dello stato di ebbrezza non viene meno con l’ammissione da parte del conducente della propria responsabilità, poiché solo l’esame clinico assume valore probatorio ai fini dell’accertamento della responsabilità penale e della determinazione in concreto della pena da infliggere (Cassazione penale, sezione IV, 8 Febbraio 2006, n. 26744).
In conclusione non ci si può esimere dall’accertamento dello stato di ebbrezza, ma la richiesta deve essere legittima e conforme alla legge, quindi, deve essere rispettata la riservatezza personale e non deve determinarsi alcun pregiudizio per l’integrità fisica del soggetto sottoposto al controllo.
L’art. 379 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della strada, che disciplina le modalità di accertamento dello stato di ebbrezza, stabilisce che hanno rilevanza anche le così dette circostanze sintomatiche (eloquio sconnesso, alito vinoso, deambulazione barcollante, ecc.) in assenza dell’accertamento con l’etilometro. Tale possibilità di accertamento sintomatico risulta possibile in virtù del principio del libero convincimento del giudice poiché nell’ordinamento processuale penale, a differenza di quello civile, non sussitono prove legali a cui il giudice deve attenersi, potendo egli accertare i fatti e ritenere raggiunta la prova con qualsiasi mezzo dandone logica spiegazione nella motivazione della sentenza.
Qualora l’accertamento venga effettuato con l’apposita strumentazione, allora, la concentrazione etilica deve risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti, spazio temporale da qualificarsi come intervallo minimo, così da rendere illegittimo il risultato della prova effettuata a distanza inferiore.
Per quanto attiene al prelievo ematico, questo non può essere eseguito coattivamente, senza il consenso dell’interessato, pena l’inutilizzabilità dei risultati eventualmente ottenuti ex art. 191 c.p.p., ma tale rifiuto comporta l’applicabilità delle sanzioni sopradescritte.

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