Non dà il figlio all’ex marito per le vacanze: è reato

Con la sentenza n. 27995 dell’8 Luglio 2009, la Cassazione ha stabilito che commette il reato di “Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice” previsto e punito dall’art. 388 c.p., il genitore che non permette all’ex di tenere con sè il figlio durante il periodo di vacanza stabilito dal giudice.
Nel caso che ha occupato la Suprema Corte, una madre si era rifiutata di far trascorrere le vacanze estive al figlio a lei affidato con il padre sul presupposto che il suo ex non aveva interesse ad intrattenere rapporti significativi con il figlio e che il bambino avrebbe subito un trauma se fosse stato allontanato dal suo ambiente naturale contro la sua volontà dato che non aveva dimostrato alcuna disponibilità ad allontanarsi.
Le ragioni addotte dalla madre, a detta della Cassazione, sono infondate; la madre, infatti, avrebbe dovuto abbandonare le sue spinte egoistiche e consentire al padre di trascorrere le vacanze con il figlio come previsto dalla competente Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui fossero sopravvenute circostanze tali da rendere impraticabile l’affidamento sia pure temporaneo  al padre, la madre si sarebbe dovuta rivolgere tempestivamente alla Autorità Giudiziaria competente per gli opportuni provvedimenti.
Afferma la Cassazione che “rientra nei doveri del genitore affidatario quello di favorire, a meno che sussistano contrarie indicazioni di particolare gravità, il rapporto del figlio con l’altro genitore e ciò proprio perché entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore”.

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