Il ritorno alla mediazione obbligatoria

Il D.L. n. 69 del 2013, entrato in vigore il 22 Giugno 2013, noto come “Decreto Del Fare”, ha previsto il reinserimento della mediazione obbligatoria.

Tale istituto aveva visto la luce con il D.Lgs. n. 28 del 2010, poi la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 272 del 2012, ne aveva dichiarato l’incostituzionalità per eccesso di delega legislativa nella parte in cui prevedeva il carattere obbligatorio della mediazione. L’attuale legislatore ha reintrodotto l’obbligatorietà dell’istituto nel decreto legge che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione eliminando il problema dell’eccesso di delega.

L’art. 84 del Decreto Del Fare, che prevede misure in materia civile e commerciale, stabilisce l’obbligatorietà della mediazione in alcune materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, atti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Unica eccezione rispetto alla previgente normativa è data dall’esclusione della mediazione obbligatoria in materia di responsabilità da circolazione di veicoli e natanti.

Ogni qualvolta si renda necessario intraprendere una causa per tutelare i propri diritti nelle materie sopra indicate, è necessario ricorrere alla mediazione come fase pre-processuale poiché condizione di procedibilità. In caso di mancata mediazione, alla prima udienza, la parte convenuta o il Giudice, dovranno rilevare a pena di decadenza l’improcedibilità dell’azione; il Giudice concederà alle parti il termine di 15 giorni per presentare la domanda di mediazione, scegliendo l’organismo a cui ricorrere. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alla procedura di mediazione, sarà valutata dal Giudice nel processo civile che, inoltre, condannerà la parte al pagamento di una somma di denaro a favore delle Casse dello Stato, pari al valore del contributo unificato previsto dalla legge.

Importante novità introdotta è che il verbale di accordo, per essere valido, deve essere sottoscritto dagli avvocati delle parti. Recependo una raccomandazione europea, è stata sancita la necessità dell’assistenza tecnica nella procedura di mediazione. Il legislatore ha indicato il tetto massimo di spesa che il cittadino dovrà sostenere in caso di mediazione infruttuosa: €.60,00 per liti di valore sino ad €.1.000,00, €.100 per liti di valore sino ad €.10.000,00, €.180,00 per liti di valore sino ad €.50.000,00 e €.200,00 per liti di valore superiore ad €.50.000,00.

 

 

L’Avv. Cristina Bolognini e l’Avv. Elena Martini, con studio legale in Ancona, mettono a disposizione la loro competenza nel campo della mediazione obbligatoria e volontaria.

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