Contratti di telefonia

In crescita è il fenomeno delle transazioni commerciali per via telefonica e/o telematica; in particolare, frequente è l’ipotesi in cui ignari consumatori ricevono lettere aventi ad oggetto l’attivazione di prodotti asseritamente convenienti ma, in realtà, mai richiesti dal cliente. E’ questo il caso delle società di telefonia che, sempre più spesso, comunicano agli utenti di aver attivato, dietro loro richiesta, tariffe molto economica.
Non è facile individuare il momento conclusivo del contratto nei casi di erogazione di servizi telefonici dato che il consenso dei contraenti non si manifesta in un unico contesto di luogo e di tempo e che le trattative si svolgono in tempi successivi e tra persone lontane (c.d. contratti a distanza).
Il momento perfezionativo del contratto coincide di norma, ex art. 1326 c.c., con l’accettazione dell’altra parte che può consistere anche in facta concludentia, ovvero attraverso comportamenti che si concretano in fatti univoci e incompatibili con una volontà contraria a quella da essi desumibile.
In taluni casi, la normale sequenza proposta-accettazione viene alterata per ragioni di celerità e speditezza dei traffici commerciali; è il caso dell’esecuzione del contratto prima dell’accettazione disciplinato dall’art. 1327 c.c. la cui applicazione, tuttavia, è limitata alle ipotesi specificatamente indicate dal I comma. Altra deroga al binomio proposta- accettazione la si ha nei c.d. “contratti unilaterali”, ossia quegli accordi in cui solo uno dei contraenti si obbliga a titolo gratuito nei confronti dell’altro, senza porre in essere alcuna liberalità.
I contratti di telefonia sono riconducibili al paradigma dei “contratti di adesione”, in virtù del quale è necessario il concorso della volontà dell’interessato alle clausole unilateralmente predisposte dall’ente gestore per il perfezionameto del rapporto. Essendo il contenuto del contratto di abbonamento telefonico predisposto dal gestore secondo uno schema predefinito, l’utente resta libero di aderire o meno.
Trova applicazione il D.Lgs. 6 Settembre 2005, n. 206, meglio noto come Codice del Consumo, con il quale il legislatore tenta di arginare l’utilizzo quasi smodato di tecniche di vendite “aggressive”.
In base all’art. 57 di tale codice “E’ vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso la mancata risposta non significa consenso.”
Detto ciò, è pacifico che la comunicazione della società di telefonia circa l’attivazione di un determinato servizio o di una variazione tariffaria non può valere nè come accettazione nè come avviso dell’iniziata esecuzione e il contratto non può dirsi concluso. E’ onere dell’ente dimostrare che il cliente ha effettuato idonea richiesta verbale o scritta; ciò in ossequio a quell’orientamento giurisprudenziale orami consolidato, in base al quale il silenzio può costituire una valida manifestazione di volontà solo quando sia accompagnato da comportamenti inequivoci, poichè al contrario non può mai integrare gli effetti del tacito assenso (Cass. Civ. 20 Febbario 2004, n. 3403).
E’, quindi, nullo, conformemente a quanto previsto dall’art. 57 del Codice del Consumo, per mancanza di accordo il contratto di utenza telefonica avente ad oggetto servizi opzionali a pagamento non espressamente richiesti.Tali considerazioni sono da estendersi a qualsiasi fornitura non domandata, anche se meramente promozionale come l’invio di omaggi o campioni gratuiti.

Leave a Comment