Canne fumarie sulla facciata degli immobili

La Corte di Cassazione più volte si è espressa in merito alla possibilità per i singoli condomini di apporre al muro comune la propria canna fumaria.
Norma di riferimento è l’art. 1102 c.c. in base al quale il singolo partecipante al Condominio ha diritto di servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti l’uso corrente.
La Suprema Corte, con pronunce coerenti e costanti, ha stabilito che l’inserimento della canna fumaria nel muro comune, oppure in appoggio ad esso, è legittima in quanto rientrante nella previsione dell’art. 1102 c.c.
In particolare, “…l’appoggio di una canna fumaria (come, del resto, anche l’apertura di piccoli fori nella parete) al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino – pertanto – può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell’edificio, e non ne alteri il decoro architettonico; fenomeno – quest’ultimo – che si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull’insieme dell’armonico aspetto dello stabile.” (Cass. Civ. 16 Maggio 2000, n. 6341, Riv. Giur. Edilizia, 2000, I, 777).
L’esercizio di tale diritto, tuttavia, richiede, in primo luogo, il rispetto delle norme sulle distanze legali: in particolare, la canna fumaria dovrà essere posta a non meno di cm. 75 dal più vicino lato delle finestre o dei balconi attigui; oltre a ciò, essa dovrà essere posta in guisa da non escludere o ridurre la possibilità di affaccio e di veduta dagli stessi, altrimenti si lederebbe il diritto del condomino proprietario della finestra o del balcone.
L’opera edificanda, inoltre, non deve essere tale da modificare la consistenza del muro oppure, minare la stabilità dell’edificio e, non deve andare a compromettere l’unità e l’armonia architettonica dell’edificio stesso.
Opportuno sarà, quindi, porre la canna fumaria sulla facciata prospiciente il cortile; infatti, il lato sulla pubblica via è, normalmente, sottoposto a maggior tutela proprio per l’insieme di linee, l’alternanza di spazi pieni e vuoti, e le varie soluzioni architettoniche che conferiscono allo stabile un aspetto armonioso. L’apposizione della canna fumaria sulla facciata principale determinerebbe un deturpamento dell’aspetto del condominio con inevitabili riflessi anche sul valore commerciale delle singole unità immobiliari e, conseguentemente, l’opera sarebbe ritenuta illegittima.
Riassumendo, la canna fumaria posizionata ad almeno cm. 75 dalle finestre e dai balconi, di dimensioni tali da non impedire la visuale che da essi si gode, posta sulla facciata propspiciente il cortile, si risolve in un intervento legittimo e tale potrà essere considerato da un giudice che eventualmente si trovasse ad affrontare il caso.
Per tale intervento sarà necessario, in ossequio alla normativa dettata per le opere edili, il deposito della Dichiarazione di inizio lavori presso l’Ufficio Edilizia Privata del Comune competente territorialmente e attendere i venti giorni di rito per poter iniziare l’esecuzione dell’opera. L’Ufficio competente provvederà a chiedere il consenso dei condomini o, in alternativa, il nulla-osta dell’amministratore dello stabile.

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