Asilo politico e status di rifugiato

Il diritto d’asilo politico è riconosciuto dalla Costituzione italiana all’art. 10, III comma: lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Pur mancando una legge ordinaria di attuazione di tale principio costituzionale, il dettato costituzionale risulta immediatamente precettivo. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, infatti, con la sentenza n. 4674 del 1997 ha affermato che l’art. 10, III comma, Cost. attribuisce direttamente allo straniero, che si trova nella condizione descritta dalla norma, un diritto soggettivo all’ottenimento dell’asilo politico anche in mancanza di una legge che del diritto stesso specifichi le condizioni di esercizio e le modalità di godimento.
Il diritto d’asilo, quindi, è un diritto soggettivo perfetto che sorge in capo allo straniero allorché venga accertato l’impedimento, nel paese di origine, all’effettivo esercizio delle libertà fondamentali dell’individuo, cioè l’esercizio delle libertà democratiche. La giurisprudenza ha provveduto a definire il contenuto del diritto d’asilo politico sottolinenando le differenze con lo status di rifugiato che, invece, trova il suo riconoscimento nella Convenzione di Ginevra del 1951 ratificata in Italia con la legge 772 del 1954 e, quindi, si tratta di uno status riconosciuto sulla base del diritto internazionale.
Per ottenere lo status di rifugiato il fattore determinante è dato dal fondato timore che lo straniero possa essere perseguitato nel suo paese d’origine, così come puntualizzato dalla Cassazione nella sentenza n. 5055 del 2002. Per l’asilante, quindi, presupposto per ottenere lo status è l’oggettiva mancanza delle libertà democratiche nel paese d’origine, mentre, per il rifugiato, il presupposto è il fondato timore di subire persecuzioni nel paese di provenienza. La Convenzione di Ginevra, all’art. 1, descrive gli elementi costitutivi dello status di rifugiato che sono la fuga dal proprio paese, il fondato timore di persecuzione ed elenca le specifiche cause di persecuzione: motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale e opinioni politiche.
Il Consiglio di Stato ha affermato che lo status di rifugiato si pone come species rispetto al genus costituito dal diritto d’asilo (Sent. 3874/2002).
Il riconoscimento dello status di rifugiato consente di ottenere un permesso di soggiorno della durata di due anni, rinnovabile, nonché l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, il contributo di prima assistenza, la libertà di circolazione, per i bambini l’iscrizione alla scuola dell’obbligo e, dopo cinque anni di permanenza in Italia, si può chiedere la cittadinanza. Si tratta di una tutela molto ampia visto il fondato rischio di persecuzione alla base del riconoscimento dello status. A chi viene riconosciuto lo status di asilante, invece, si garantisce il diritto a rimanere nello Stato e si tratta di uno status con tutela meno ampia rispetto a quello di rifugiato vista l’assenza del requisito dell’attualità della presecuzione nel paese di origine, per tale motivo risulta più semplice il riconoscimento, ma meno ampia la tutela.
La richiesta di asilo politico o dello status di rifugiato deve essere fatta in Questura, ufficio rifugiati, entro otto giorni dall’arrivo nello Stato se non è stata già fatta alla frontiera alla Polizia. Sulle domande decidono apposite commissioni territoriali e la Commissione Centrale per il riconoscimento dello Status di rifigiato con sede in Roma.

 

L’Avvocato Cristina Bolognini e l’Avv. Elena Martini, con studio legale sito in Ancona, operano nel settore dell’immigrazione e possono fornire un valido aiuto nella presentazione della domanda di asilo politico.

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