La riforma del condominio e la revoca dell’amministratore
La L. n. 220 del 2012 entrerà in vigore il 18 Giugno 2013 e ha apportato una serie di modifiche alla disciplina del condominio negli edifici contenuta nel Codice Civile. Tra le novità l’art. 1129 c.c. è stato completamente riscritto e disciplina dettagliatamente la nomina, la revoca e gli obblighi dell’amministratore. L’incarico dell’amministratore è di un anno e, contrariamente a prima, l’incarico si intende rinnovato tacitamente per un ulteriore anno. In buona sostanza l’amministratore nominato avrà mandato per due anni.
Resta comunque ferma la possibilità dell’assemblea di revocare l’amministratore in ogni tempo con una deliberazione a maggioranza qualificata. Si devono esprimere favorevolmente alla revoca la metà dei condomini intervenuti che rappresentino la metà del valore dell’edificio. L’Autorità Giudiziaria può essere investita del problema e disporre la revoca del mandato all’amministratore, su ricorso anche di un solo condomino, quando il mandato è stato esercitato oltre i poteri di rappresentanza, non è stato reso il conto della gestione e per gravi irregolarità. Il legislatore ha elencato una serie di irregolarità che legittimano la revoca.
La riforma è improntata al principio della trasparenza nella gestione, infatti, tra le cause di revoca elencate è prevista la mancata apertura ed utilizzo di uno specifico conto corrente intestato al condominio e una gestione che possa determinare la confusione tra il patrimonio del condominio, quello dell’amministratore e un condomino. Rimane comunque ferma la possibilità di revocare il mandato senza che sussista una giusta causa.
Il rapporto che si instaura tra condominio e amministratore è un rapporto di mandato disciplinato dagli artt. 1703 e ss del c.c. caratterizzato dalla sussistenza di un rapporto fiduciario che, qualora venisse meno in corso di durata, consente al mandante, cioè il condominio, di recidere tale rapporto. Il verificarsi di una giusta causa consente solo di evitare la condominio l’esborso di un indennizzo all’amministratore di cui si è persa la fiducia per l’anticipata cessazione del rapporto contrattuale.
Lo Studio Legale Martini Bolognini di Ancona, con l’Avv. Cristina Bolognini e l’Avv. Elena Martini, si occupa di controversie in materia condominiale.