Procedimento di rettificazione di attribuzione di sesso
La L. 14 Aprile 1982 n. 164, detta le norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, testo modificato, poi, dal DPR 3 Marzo 2000 n. 396 in materia di ordinamento dello stato civile.
La legge si fonda su un concetto di identità sessuale innovativo rispetto al passato poiché, non viene più data rilevanza esclusiva ai caratteri sessuali accertati al momento della nascita, ma, anche, ad elementi di carattere psicologico e sociale.
Il transessualismo, infatti, coinvolge un disturbo dell’identità di genere cioè, il corpo del transessuale, non è adeguato al genere cui sente di appartenere e, quindi, si manifesta il bisogno di adeguare la realtà esterna al proprio vissuto interno e poter finalmente dire, dopo la trasformazione chirurgica delle caratteristiche anatomiche sessuali, “sono un uomo” o “sono una donna”.
Il percorso che il transessuale deve intraprendere è molto lungo. Una volta terminato, con esito positivo, il percorso psicologico e, intrapresa la terapia ormonale, la persona che decide di giungere all’intervento chirurgico dovrà proporre ricorso al Tribunale competente per residenza.
Nel procedimento instauratosi con ricorso, l’intervento del pubblico ministero è obbligatorio.
La prima fase del procedimento si caratterizza come fase contenziosa in cui il Tribunale nomina un consulente tecnico d’ufficio che deve valutare il fondamento della richiesta di rettificazione di attribuzione di sesso, indicando, in caso di risposta affermativa, quale intervento chirurgico effettuare.
Tale fase si conclude con una sentenza del Tribunale che autorizza l’intervento chirurgico.
La seconda fase si svolge in camera di consiglio ove si accerta l’intervenuta modificazione del sesso e, di conseguenza, si procede all’attribuzione del sesso diverso.
Il Tribunale pronuncia sentenza ordinando all’ufficiale di stato civile di procedere alla rettificazione del sesso che determina la modificazione dei dati personali, nome proprio e sesso attribuito alla nascita, nei registri dell’anagrafe. Solo l’atto di nascita integrale avrà traccia della variazione.
La sentenza non ha effetto retroattivo e provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso.
L’Avv. Elena Martini e l’Avv. Cristina Bolognini dello Studio Legale di Ancona sono pronti ad assistervi presso il Foro di Ancona per la presentazione del ricorso introduttivo al Tribunale.