Guida in stato d’ebrezza: modifiche 2010

La legge 20 Luglio 2010 n. 120 ha apportato nuove modifiche al codice della strada in vigore dal 31 Luglio 2010.
In particolare, per quanto riguarda la guida sotto l’influenza dell’alcool regolata dall’art. 186 C.d.S., le novità riguardano chi ha un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro e chi ha un tasso superiore a 1,5 grammi per litro. Nel primo caso il legislatore ha operato una depenalizzazione, sostituendo la sanzione penale dell’ammenda con la sanzione amministrativa; nel secondo caso, invece, è stata inasprita la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno (prima da 3 mesi ad un anno).
Per fare chiarezza, il codice della strada nella sua formulazione attuale prevede tre diverse situazioni in relazione al tasso alcolemico riscontrato di cui solo due costutiscono reato.
Qualora sia stato accertato un tasso etilometrico da 0,5 a 0,8 grammi per litro di sangue, il fatto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.500,00 a €. 2.000,00 a cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
Quando viene accertato un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, il fatto è punito con la pena congiunta dell’ammenda da €. 800,00 ad €. 3.200,00 e l’arresto da 5 giorni a 6 mesi, contravvenzione non oblabile. La sospensione della patente è da 6 mesi ad 1 anno.
La terza ipotesi si configura se viene riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; la violazione è punita con  la sanzione penale dell’ammenda da €.1.500,00 fino ad un massimo di €. 6.000,00 e con la pena detentiva dell’arresto da 6 mesi ad 1 anno, a cui consegue la sospensione della patente da 1 a 2 anni. Contravvenzione, anche questa, non oblabile.
Nessuna modifica relativamente alla misura di sicurezza patrimoniale della confisca del mezzo con il quale è stato commesso il reato che verrà irrogata con la sentenza di condanna o anche in ipotesi di patteggiamento con sospensione condizionale della pena.
La confisca del mezzo consegue all’accertamento di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro;  qualora il veicolo appartenga a persona estranea alla commissione del reato, la confisca non potrà essere disposta e al conducente verrà raddoppiata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Alcune modifiche sono state apportate all’ipotesi di incidente stradale provocato da conducente in stato d’ebrezza; in questo caso le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea all’illecito, per centottanta giorni (prima novanta). Se il tasso alcolemico riscontrato è superiore a 1,5 grammi per litro la patente di guida è sempre revocata.
Novità assoluta introdotta dalla riforma sono i lavori socialmente utili per chi guida in stato d’ebbrezza; ad eccezione di chi guida con un tasso superiore a 1,5 g/l e provoca un incidente, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità ovvero con un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.
“(…) Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 Euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in Cassazione “.

Avvocato Elena Martini e Avvocato Cristina Bolognini Ancona 

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