Omesso versamento I.V.A. e la così detta “illiquidità”

Il D.Lgs. 74 del 2000 ha introdotto il reato di omesso versamento I.V.A. quando dalla dichiarazione annuale risulti il mancato versamento per una somma superiore ad €.50.000,00.

Tale reato ha natura omissiva ed è istantaneo, ma si impone comunque la necessità di indagare la sussistenza della volontarietà dell’omissione, cioè il dolo.

La dottrina, infatti, ha valorizzato il dato della c.d. “illiquidità” poiché la crisi finanziaria sviluppatasi su scala globale non può non dare rilievo alla situazione in cui l’agente si è trovato allo scadere del termine previsto per il versamento dell’acconto I.V.A.

Se il soggetto obbligato, per mancanza di liquidità, non può che omettere il tempestivo versamento I.V.A, allora non risulterà integrata la volontarietà dell’omissione, quindi, verrà a mancare il dolo e lo stesso soggetto non potrà essere ritenuto responsabile penalmente per il reato di cui all’art. 10 ter D.Lgs. n. 74/2000.

Nessuna rilevanza potrà assumere la modalità con cui sono state gestite le risorse poiché non vi è nell’ordinamento alcun obbligo in tal senso, infatti, il reato è doloso e non è stata disciplinata l’ipotesi colposa. Il Tribunale di Firenze, quindi, con sentenza del 27 Luglio 2012, ha accolto l’impostazione dottrinale assolvendo, per mancanza dell’elemento soggettivo della volontarietà dell’omissione, l’imputato in condizioni di “illiquidità” che, a causa della crisi finanziaria in cui si era venuto a trovare, anche dovuta alle condotte di soggetti terzi inadempienti nei suoi confronti, non aveva versato l’acconto I.V.A.

 

 

L’Avvocato Cristina Bolognini di Ancona e l’Avvocato Elena Martini di Ancona, con studio legale in Ancona sito in Corso Mazzini n. 122, prestano assistenza in materia di diritto penale e negli altri rami del diritto.

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