Lecita l’installazione di telecamere nel condominio
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 5591 del 2007 ha affermato che non si configura il reato di “interferenza illecita nella vita privata” previsto dall’art. 615 bis c.p., nel caso in cui un condomino installi delle telecamere all’interno dei locali di sua proprietà esclusiva idonee ad individuare le aree condominiali antistanti l’ingresso ai suddetti locali.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, la persona offesa al fine di individuare coloro che avevano imbrattato ripetutamente lo zerbino della porta d’ingresso della propria abitazione nonchè la saracinesca del box e la cassetta della posta, posizionava delle telecamere. Le immagini venivano utilizzate come prova documentale nel procedimento per molestie e danneggiamenti a carico dei soggetti indiviaduati come autori dei fatti.
La Corte di Cassazione ha ritenuto lecito l’utilizzo delle telecamere, trattandosi di condotte finalizzate all’individuazione dell’identità degli autori di ripetuti episodi di molestia e danneggiamenti.
La Suprema Corte non ha ravvisato alcuna lesione della libertà domiciliare di cui all’art. 14 Cost. in danno degli imputati perchè le telecamere, posizionate nella proprietà della parte lesa, non inquadravano l’interno di altra abitazione o, comunque, l’interno di un bene di proprietà esclusiva di un terzo, ma una zona condominiale di uso comune.
Non essendoci stata alcuna apprensione fraudolenta di immagini visive, le videoregistrazioni ben possono costituire legittima fonte di prova e sono, pertanto, utilizzabili nel procedimento contro gli autori delle condotte illecite.
L’Avv. Elena Martini e l’Avv. Cristina Bolognini esercitano nel Foro di Ancona con studio in Ancona, Corso Mazzini n. 122, tel. e fax 071.2410538