Lavoro occasionale

Il lavoro occasionale di carattere accessorio ha lo scopo di favorire l’inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato (disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti, pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero, lavoratori extracomunitari con regolare permesso di soggiorno) aumentando le opportunità di lavoro presso le famiglie o enti senza scopo di lucro.

Il legislatore individua esattamente le mansioni a cui il lavoratore potrà essere adibito:
• piccoli lavori domestici, compresa l’assistenza domiciliare a bambini e
alle persone anziane, ammalate o con handicap;
• insegnamento privato supplementare;
• piccoli lavori di giardinaggio, pulizia;
• realizzazione di manifestazioni sociali, sportive culturali;
• collaborazioni con enti pubblici e associazioni di volontariato per lavori
di emergenza o di solidarietà.
L’attività di lavoro occasionale accessorio:
• non può essere svolta per più di trenta giorni nell’arco dell’anno solare
( anche se in favore di committenti diversi);
• i compensi non possono essere superiori a cinquemila euro nel corso
dell’anno solare.
Coloro che sono interessati a svolgere attività di lavoro occasionale accessorio devono fare comunicazione della loro disponibilità ai servizi provinciali per l’impiego o ai soggetti pubblici e privati accreditati presso le Regioni che cederanno loro, dietro corrispettivo in danaro, una tessera magnetica di riconoscimento.
Coloro, invece, che intendono beneficiare di prestazioni occasionali e accessorie sono tenute ad acquistare dei carnet di buoni.

Il lavoratore dovrà provvedere a far convertire i propri buoni in moneta rivolgendosi agli enti e società concessionarie. Nel valore di ciascun buono sono compresi i contributi ai fini previdenziali e quelli ai fini assicurativi. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione del lavoratore accessorio.

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