La separazione personale dei coniugi

La separazione non determina lo scioglimento del vincolo matrimoniale; i coniugi, infatti, non possono contrarre nuovo matrimonio, hanno il dovere di contribuire nell’interesse della famiglia, di mantenere il coniuge più debole e di mantenere, educare ed istruire la prole. La separazione determina, invece, lo scioglimento della comunione legale dei beni e la cessazione degli obblighi di fedeltà e di coabitazione.
La separazione, a differenza del divorzio, ha carattere transitorio in quanto può finire in qualsiasi momento con la riconciliazione dei coniugi.
Esistono tre tipi di separazione: di fatto, consensuale o giudiziale.
La separazione di fatto è l’interruzione della convivenza dei coniugi senza che intervenga alcun provvedimento del Tribunale; non produce alcun effetto sul piano giuridico, né è sufficiente a far decorrere il termine di tre anni per addivenire al divorzio.
La separazione consensuale è quella che avviene per decisione comune delle parti; per ricorrere a questa forma di separazione, i coniugi devono raggiungere un accordo su tutte le questioni relative ai diritti patrimoniali, al mantenimento del coniuge debole, ai diritti di visita e di mantenimento della prole e di assegnazione della casa coniugale.
L’accordo, per avere efficacia, deve essere omologato dal Tribunale che nega l’omologa quando le condizioni concordate sono in contrasto con l’interesse della prole.
La separazione consensuale ha inizio con il deposito del ricorso a cui segue l’udienza dinanzi al Presidente del Tribunale in cui i coniugi devono comparire personalmente per il tentativo di conciliazione, con l’assistenza del difensore a norma dell’art. 707 c.p.c.. Dalla data dell’udienza decorre il termine di tre anni per poter chiedere il divorzio.
Più complesso è il caso della separazione giudiziale a cui si ricorre quando non c’è accordo tra i coniugi. La separazione giudiziale è pronunciata dal Tribunale ad istanza di uno o di entrambi i coniugi. Il giudice, su istanza di parte e quando ne ricorrono i presupposti, può dichiarare a quale coniuge addebitare la separazione. Presupposto sostanziale dell’addebito è un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, mentre non è richiesta la specifica volontà di nuocere all’altro coniuge. La dichiarazione di addebito determina in capo al coniuge a cui è stata addebitata la separazione la perdita dell’assegno di mantenimento e della maggior parte dei diritti successori.
Ciascun coniuge presenta al Giudice le proprie richieste supportate da prove e il Tribunale decide secondo equità. In sede di prima udienza, sentite le parti e valutata sommariamente la situazione, il Presidente del Tribunale emette un’ordinanza provvisoria sulle condizioni a cui i coniugi dovranno sottostare fino alla sentenza (affido dei minori, ammontare dell’assegno di mantenimento, assegnazione casa coniugale ecc..). Il procedimento si svolge secondo le forme del rito ordinario ed il provvedimento emesso a conclusione ha la forma di sentenza.
Le condizione stabilite dal Tribunale in caso di separazione giudiziale e quelle pattuite in sede di separazione consensuale possono essere modificate o revocate quando intervengono fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.
Gli Avvocati Elena Martini e Cristina Bolognini sono disponibili a prestare assistenza legale in caso di separazione personale dei coniugi.

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