Il dipendente che accede a siti porno

La Corte di Cassazione con una recente sentenza (Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 18443 del 01.08.2013), ha condiviso l’orientamento del Garante della Privacy secondo il quale l’accesso a siti porno sul lavoro è da considerarsi un dato sensibile e, pertanto, non utilizzabile dal datore di lavoro.

La Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il trattamento dei dati posto in essere dal datore di lavoro che, nell’effettuare prima una contestazione disciplinare per poi intimare il licenziamento ad un dipendente, ha documentato il contenuto degli accessi ai siti internet, non autorizzati e compiuti durante l’orario di lavoro. Pur essendo lecita la contestazione disciplinare, il datore di lavoro si sarebbe dovuto limitare a dare la prova degli indebiti accessi ad internet senza indicare il contenuto dei singoli siti web visitati, evitando, così, di trattare dati sensibili in maniera eccedente rispetto alle finalità perseguite.

La Corte, così argomentando, ha ritenuto legittima la richiesta avanzata dal lavoratore di blocco e cancellazione dei dati che lo riguardano, relativi agli accessi ai siti porno così come previsto dall’art. 7 del Codice per la protezione dei dati personali.

 

 

L’Avv. Elena Martini e l’Avv. Cristina Bolognini, con studio in Ancona, offrono consulenza in materia di diritto del lavoro.

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