Il cane del vicino abbaia un pò troppo…
E’ estate, le finestre sono aperte per il gran caldo e il ristoro dell’aria notturna è presto vanificato dall’insistente latrato del cane del vicino.
Che fare in questi casi?
L’art. 659 del Codice Penale sanziona il “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, tale norma prevede che, in caso di strepiti di animali che disturbano le occupazioni o il riposo notturno, il padrone del cane possa essere condannato alla pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino ad €. 309,00.
Il reato in questione ha natura di reato di pericolo, ciò significa che per la sua configurazione non è necessaria la prova dell’effettivo disturbo di più persone, ma è sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone.
La situazione di disturbo deve essere valutata in senso oggettivo e integra il reato quando il latrato è atto a recare disturbo ad una pluralità di soggetti.
Ne deriva che la valutazione deve essere fatta tenendo conto della sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno rumoroso si verifica, non essendo sufficienti le sole lamentele di una o più singole persone.
Ai fini dell’elemento psicologico del reato non occorre l’intenzione di arrecare disturbo, ma è sufficiente la volontarietà della condotta desunta da obiettive circostanze.
E’ chiaro, quindi, che se il latrato del cane del vicino assume i connotati così descritti, sarà possibile sporgere una querela nei confronti del proprietario del cane che non ha mai dato ascolto alle vostre lamentele.
Il proprietario del cane, oltre alla sanzione penale, potrebbe essere costretto al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno.
Tale disturbo, infatti, assume anche rilievo civile ex art. 2052 c.c., nel rispetto del principio del neminem laedere e, quindi, accertato l’inquinamento acustico provocato dal latrato insistente del cane come immissione che integra fatto illecito nei rapporti di vicinato si può intentare una causa civile per ottenere il risarcimento del danno subito in forma specifica.
Se, invece, si volesse ottenere un provvedimento che nell’immediatezza determinasse il cessare delle immissioni rumorose, sarà possibile esperire un’azione reale ex art. 844 c.c. ed ottenere un equo indennizzo.
Il Giudice di Pace di Ancona, con una sentenza del 2003, ha accordato un indennizzo ad un cittadino che era costantemente disturbato dal latrato di due grossi cani che si trovavano in un giardino a soli tre metri di distanza dalle finestre del suo appartamento.