Guida in stato di ebbrezza: miniriforma del Codice della Strada
La legge 15 Luglio 2009, n. 94, “decreto sicurezza”, ha modificato l’art. 186 del Codice della Strada con un ulteriore inasprimento del regime sanzionatorio.
La riforma si applicherà a tutti i fatti avvenuti dal giorno della sua entrata in vigore: 8 Agosto 2009.
Il Codice prevede tre diverse fattispecie di reato differenti in relazione al tasso alcolemico riscontrato.
La prima ipotesi di reato si configura qualora sia stato accertato un tasso etilometrico da 0,5 a 0,8 g/l (grammi per litro di sangue), il fatto è punito con la sola pena pecuniaria da €.500,00 a €. 2.000,00.
Tale fattispecie ex art. 162 c.p. è oblabile. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, per fattispecie non circostanziate, è da 3 mesi a 6 mesi.
La seconda ipotesi di reato si configura quando il tasso alcolemico si colloca tra 0,8 e 1,5 g/l e il fatto è punito con la pena congiunta dell’ammenda da €. 800,00 ad €. 3.200,00 e l’arresto da 5 giorni a 6 mesi, contravvenzione non oblabile. La sospensione della patente è da 6 mesi ad 1 anno.
La terza ipotesi di reato si configura al momento della rilevazione di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e la pena pecuniaria parte da €.1.500,00 fino ad un massimo di €. 6.000,00 e la pena detentiva dell’arresto da 3 mesi ad 1 anno. Contravvenzione, anche questa, non oblabile. La sospensione base della patente è da 1 a 2 anni.
Alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, si aggiunge la misura di sicurezza patrimoniale della confisca del mezzo con il quale è stato commesso il reato ex art 240 c.p. che verrà irrogata con la sentenza di condanna o anche in ipotesi di patteggiamento con sospensione condizionale della pena.
Qualora il veicolo appartenga a persona estranea alla commissione del reato, la confisca non potrà essere disposta e al conducente verrà raddoppiata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Per tutte e tre le ipotesi di reato è previsto l’obbligo di sottoposizione a visita medica e la decurtazione di dieci punti dalla patente di guida.
Con la riforma , inoltre, viene introdotta un’aggravante ad effetto speciale che prevede che l’ammenda sia aumentata da un terzo alla metà qualora il reato sia commesso nelle ore notturne, cioè tra le 22:00 e le 7:00.