Eredità e debiti: accettazione con beneficio d’inventario
Il momento della morte determina l’apertura della successione e gli eredi possono trovarsi nella difficile situazione di comprendere se è conveniente o meno accettare l’eredità quando non c’è certezza dei debiti contratti in vita dal de cuius.
All’erede non rimane che accettare l’eredità con beneficio d’inventario, istituto di derivazione romanistica disciplinato dagli artt. 484 e ss. del Codice Civile.
L’accettazione beneficiata consente di acquistare la qualità di erede, ma determina la separazione del patrimonio dell’erede dal patrimonio pervenuto in successione con conseguente limitazione della responsabilità per i debiti o i pesi ereditari.
L’erede, quindi, non dovrà onorare i debiti del defunto con il proprio patrimonio, ma solo nei limiti di quanto ereditato.
Per determinare tali effetti è necessarrio rispettare alcuni termini previsti a pena di decadenza dal beneficio distinguendo due diverse situazioni.
L’erede in possesso dei beni ereditari (potrebbe trattarsi del coniuge superstite che abita nell’immobile acquistato in comunione dei beni) dovrà procedere a formare l’inventario dei beni che costituiscono l’eredità entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione, e nei successivi quaranta giorni accettare con beneficio d’inventario se non l’ha fatto prima, altrimenti verrà considerato erede puro e semplice acquistando l’eredità con responsabilità illimitata.
Il chiamato all’eredità, che non è nel possesso dei beni, conserva il diritto di accettare l’eredità con beneficio d’inventario per dieci anni, ma una volta dichiarato di voler accettare con beneficio d’inventario ha tre mesi di tempo per procedere all’inventario se non vuole essere considerato erede puro e semplice.
L’accettazione, in entrambi i casi, deve essere fatta mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.
Sarà poi il cancelliere, dopo un mese dall’inserzione, a trascrivere la dichiarazione nei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, da parte del cancelliere del tribunale o di un notaio, per poter determinare la situazione patrimoniale al momento della morte del de cuius.
L’erede che ha accettato con beneficio d’inventario, pertanto, deve amministrare il patrimonio ereditato al fine di liquidare gli eventuali creditori del defunto, nei limiti del valore dei beni che gli sono pervenuti, rispettando precise regole e vincoli procedurali, pena la decadenza dal beneficio stesso.