Difensore d’ufficio e Patrocinio a spese dello Stato

Ogni qual volta un cittadino viene chiamato avanti ad un giudice penale deve necessariamente essere assitito da un difensore.
Se non si procede alla nomina di un difensore di fiducia, viene nominato un difensore d’ufficio. Il difensore d’ufficio non è certamente un “avvocato di serie B”, ma un avvocato iscritto in un’apposita lista, previa attestazione di idoneità a svolgere la sua funzione, istituita allo scopo di garantire la difesa a tutti i cittadini, principio costituzionalmente tutelato dall’art. 24 della Costituzione.
Influenzati dalla cinematografia americana, si è portati a pensare che il difensore d’ufficio non debba essere retribuito in quanto vi provvede direttamente lo Stato.
In realtà così non è. La legge italiana, infatti, prevede l’obbligo da parte del cittadino di retribuire il difensore d’ufficio come verrebbe retribuito il difensore di fiducia.
Per i cittadini non abbienti è previsto l’istituto del gratuito patrocinio: in questo caso sarà lo Stato a farsi carico di retribuire l’avvocato.
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Tale tetto è soggetto a rivalutazione di anno in anno.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Nei procedimenti penali il limite reddituale viene aumentato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Per poter accedere al Patrocinio a spese dello Stato occorre essere assistiti da un avvocato iscritto nell’apposita lista che provvederà alla presentazione di un’istanza al magistrato.

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