Contrabbando di sigarette
Il contrabbando dei tabacchi lavorati esteri consiste nell’introduzione clandestina di sigarette nel territorio dello Stato in violazione delle leggi doganali. L’art. 291 bis del D.P.R. 23 Gennaio 1973 n. 43 punisce chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali. La pena prevista è sia la multa di Euro 5,00 per ogni grammo di prodotto contrabbandato, sia la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata se il contrabbando è effettuato con mezzi di trasposrto appartenenti a terze persone estranee al reato. E’ previsto, inoltre, che la multa passi ad Euro 25,00 per ogni grammo di prodotto e la reclusione da 3 a 7 anni, se il reato è commesso utilizzando mezzi di trasporto fraudolentemente alterati per occultare le sigarette, se il reato è commesso facendo uso di armi o utilizzando società di persone o di capitali. L’aggravante viene contestata quando, ad esempio, il tir utilizzato per il trasporto presenti un doppio fondo ove occultare il tabacco lavorato estero o altri artifizi idonei ad eludere i controlli doganali. La legge è ancora più severa se il contrabbando è gestito da una associazione costiuita da tre o più persone; in tal caso, l’art. 291 quater, prevede la reclusione da tre ad otto anni per coloro che hanno costituito l’associazione per delinquere e, per i partecipanti all’associazione, la pena della reclusione da uno a sei anni. Lo Stato, quindi, punisce pesantemente il traffico di sigarette sia in termini di reclusione, sia di multa e a ciò si deve aggiungere che è sempre ordinata la confisca dei mezzi di trasporto modificati ad hoc ed utilizzati nel contrabbando.
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