Shopping in TV: acquisti a tutti gli effetti, ma con alcune garanzie
Negli ultimi anni sta diventando sempre più facile fare shopping in TV; nelle reti televisive, infatti, numerose sono le televendite, ossia trasmissioni televisive che consentono ai telespettatori di acquistare comodamente da casa i prodotti che vengono mostrati nel teleschermo.
Si tratta di una modalità particolare di fare acquisti posto che l’acquirente potrà visionare il prodotto da vicino per valutarne le qualità solo al momento della consegna della merce, quindi una volta che il contratto di compravendita si è già perfezionato.
Nozione di televendita
La nozione di televendita è data dal D.LGS. 6 Settembre 2005 n. 206 meglio noto come Codice del Consumo; l’art. 28, mediante il rinvio al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite adottato dall’Autorità per la garanzia nelle telecomunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 Luglio 2001, definisce la televendita come l’offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni. Una nozione analoga viene dettata dalla direttiva n. 89/552/Cee.
Il legislatore comprende nella nozione di televendite anche le trasmissioni di cartomanzia, di astrologia e assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi e pronostici.
Conclusione del contratto
La televendita, quando contiene gli elementi essenziali del negozio vale come proposta e va ricompresa nella categoria delle offerte al pubblico ex art. 1336 c.c.. Da ciò consegue che il contratto si intende concluso nel momento in cui il telespettatore-acquirente manifesta la propria accettazione a chi ha formulato la proposta.
Contratti a distanza e strumenti di tutela del consumatore: informazioni al consumatore
I contratti stipulati tramite le televendite rientrano nella più vasta categoria dei contratti a distanza disciplinati nel Codice del Consumo.
L’art. 50 definisce contratto a distanza “il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.
Il legislatore prevede una serie di garanzie a tutela del consumatore a distanza. Il professionista, prima della stipula del contratto, è tenuto a fornire al potenziale acquirente tutta una serie di informazioni elencate nell’art. 52, quali l’identità del professionista, le caratteristiche essenziali del bene o della prestazione del servizio, l’esistenza del diritto di recesso e delle modalità e dei tempi per l’esercizio di tale diritto, il costo dell’utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza se calcolato su una base diversa dalla tariffa di base, la durata della validità dell’offerta, la durata minima del contratto in caso di fornitura di prodotti o prestazioni di servizio ad esecuzione continuata o periodica.
Tali informazioni devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, con l’osservanza dei principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali.
Diritto di recesso
Nei contratti a distanza, così come per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo entro 10 giorni lavorativi che decorrono dalla data di consegna se è stato acquistato un prodotto, dalla data di conclusione di un contratto, se il contratto ha ad oggetto la fornitura di un servizio.
Il recesso deve essere comunicato nella sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; entro lo stesso termine, la comunicazione può essere inviata anche mediante telegramma, posta elettronica o fax sempre che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro le 48 ore successive.
Il termine di 10 giorni è prolungato a 90 giorni qualora il professionista non abbia fornito tutte le informazioni necessarie sul prodotto e sulle possibilità di recedere. L’art. 59 del Codice del Consumo per le vendite tramite il mezzo televisivo o tramite altri mezzi audiovisivi, precisa che l’informazione sul diritto di recesso deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, in particolare all’inizio e nel corso della trasmissione. L’informazione sul diritto di recesso, inoltre, deve essere fornita per iscritto non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce.
Nel momento in cui il professionista riceve la comunicazione del recesso, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto.
Il venditore deve restituire le somme ricevute dal compratore entro 30 giorni; l’acquirente deve restituire la merce al venditore entro 10 giorni lavorativi dal suo ricevimento accollandosi le spese di spedizione.
Se il venditore ostacola l’esercizio del diritto di recesso o fornisce informazioni incomplete o errate o comunque non conformi sul diritto di recesso da parte del consumatore o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 516,00 a Euro 5.165,00. Nei casi di particolare gravità o recidiva i limiti minimo e massimo delle sanzioni indicate raddoppiano.
Fax simile lettera di recesso (valido per tutti gli acquisti effettuati a distanza, fuori dai locali commerciali)
Mittente:
………………………………………………….
(nome, cognome, indirizzo del mittente)
RACCOMANDATA A.R. Luogo e data
Spett.le …………………………………….
(nome e indirizzo della controparte)
Il sottoscritto ………………………………, nato a ……………………….. il ……………………….., residente in …………………………………………, C.F. ……………………………………., con la presente dichiara di voler recedere, avvelendosi della facoltà prevista dal Codice del Consumo, dal contratto numero……..(numero del contratto, se indicato)……., stipulato dallo scrivente con le seguenti modalità …………………………(indicare la modalità di stipulazione del contratto: telefono, corrispondenza, internet) ……..; in data ………..(data di stupula del contratto) ………, relativo all’acquisto di ………………… (indicare l’oggetto dell’acquisto) …………………..
Distinti saluti
(Firma)
Televendite e telepromozioni
Le televendite si differenziano dalle telepromozioni poichè scopo di quest’ultime non è vendere il bene ma promuoverne la vendita. Il soggetto che effettua la telepromozione è estraneo alla conclusione del contratto di compravendita di cui, invece, è parte colui che promuove la televendita.
Sia le televendite sia le telepromozioni, tuttavia, hanno natura pubblicitaria considerato che il Codice del Consumo all’art. 20 definisce pubblicità “qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di una attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti e obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi”.
Essendo le televendite trasmissioni pubblicitarie, ad esse si applicano tutte le norme dettate in materia di pubblicità ingannevole (direttiva n. 4501/84/CEE e D.Lgs 25 Gennaio 1992 n. 74 di attuazione), nonchè quanto previsto dal Codice del Consumo in punto di pubblicità. Per pubblicità ingannevole è da intendersi “qualsiasi pubblicità che in qualunque momento, compresa la sua presentazione, sia idonea a indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente”. Pubblicità comparativa è “qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente”.
Limiti alle televendite
Il legislatore a tutela del consumatore televisivo detta una serie di limiti; la finalità è quella di non indurre in errore, ingannare o confondere il potenziale acquirente.
In primo luogo, sancisce il principio della trasparenza della pubblicità (art. 23 Codice del Consumo). Le televendite dovranno essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio o alla fine della pubblicità o della televendita. Nel corso della televendita le emittenti televisive sono tenute ad inserire sul teleschermo la scritta leggibile “pubblicità” o “televendita”.
E’ vietata ogni forma di pubblicità subliminale (art. 23 Codice del Consumo), c.d. pubblicità occulta vale a dire non percepibile dall’occhio ma atta ad imprimere nella memoria inconscia un messaggio. Ne consegue che le televendite non possono essere presentate dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso, ma la trasmissione deve subire una ben individuabile interruzione; nella pubblicità diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati. Le televendite, inoltre, non possono riferirsi, nè visivamente nè oralmente, a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità. Nei programmi composti di parti autonome, nelle cronache e negli spettacoli con intervalli, la televendita può essere inserita negli intervalli o tra le parti autonome. Nelle trasmissioni sportive i messaggi pubblicitari possono essere inseriti negli intervalli previsti dal regolamento ufficiale della competizione sportiva in corso di trasmissione o nelle pause, senza però interrompere l’azione sportiva.
Per quanto concerne il contenuto dei messaggi, le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza. Sono vietate, inoltre, le televendite che offendono la dignità umana, comportino discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offendano convinzioni religiose e politiche, inducano a comportamenti pregiudizievoi per la salute o la sicurezza o la protezione dell’ambiente. Le televendite non devono neppure esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti o servizi.
Sono previste rilevanti sanzioni pecuniarie per i casi in cui il venditore non rispetti i limiti in materia di pubblicità ingannevole.