Attenzione è reato creare un “account” di posta elettronica con falsa identità
La Corte di Cassazione penale, sezione V, con la sentenza del 8 Novembre 2007, n. 46674, ha statuito che attivare un account di posta elettronica spacciandosi per un’altra persona, integra il reato di sostituzione di persona poiché tale condotta induce in errore il gestore del sito e, soprattutto, gli utenti della rete che erroneamente scambierebbero e-mail con una persona che in realtà corrisponde a persona diversa, il tutto al fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità sono state abusivamente spese.
Il reato è disciplinato all’art. 494 del Codice penale, “Sostituzione di persona”, inserito nel capo IV, sotto il titolo VII, denominato “Della falsità personale” ed è punito con la reclusione fino ad un anno.
Tale delitto è posto a tutela della pubblica fede che può essere sorpresa da inganni relativi all’identità della persona e che hanno la capacità di colpire un numero indeterminato di persone, evenienza, questa, inevitabile sul web, considerato tutti i possibili utenti della rete.
La norma, infatti, è volta a tutelare la generalità delle persone che per esigenze di vita o consuetudine sociale prestano necessariamente fiducia a determinate cose, segni o attestazioni.
E’ proprio l’affidamento sopradescritto che rende la falsità idonea a ingannare un numero indeterminato di individui.
Per quanto attiene all’elemento soggettivo del reato è richiesta la coscienza e volontà del reo di indurre taluno in errore, inoltre, il fatto deve essere commesso al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare, al soggetto a cui ci si è sotituiti, un danno.
Il fine perseguito dall’agente non deve essere necessariamente illecito e di natura patrimoniale, poiché il reato si configura, ad esempio, anche se la sostituzione di persona viene realizzata al fine di stringere amicizie influenti, oppure, al fine di evitare che vengano scoperte le proprie azioni criminose.
Il mondo virtuale del web ha avuto un successo planetario ed uno dei motivi sta proprio nella possibilità che ha offerto ad ognuno di noi di poter fingere di essere un’altra persona per poter esprimere sé stessi del tutto liberamente, ecco spiegato l’interesse per le chat, per i forum e le newsgroup.
E’ evidente, quindi, che non tutte le condotte di sostituzione di persona possono integrare il reato di cui all’art. 494 c.p., ma solo quelle poste in essere con il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.