Inviolabilità della posta elettronica

La libertà e la segretezza della corrispondenza sono tutelate dall’art. 15 della Costituzione italiana, che comprende anche la tutela della corrispondenza telematica.
Con la legge n. 547 del 1993, il legislatore ha aggiunto il quarto comma dell’art. 616 c.p. ove si chiarisce che per “corrispondenza” si intende anche quella telematica estendendo la tutela già, garantita alla corrispondenza epistolare, anche alla e-mail.
La norma sanziona chiunque prenda cognizione della corrispondenza chiusa diretta ad altri; chiunque sottragga o distragga la corrispondenza chiusa o aperta diretta ad altri e chiunque distrugga o sopprima, totalmente o parzialmente, la corrispondenza altrui sia chiusa che aperta.
La prima delle tre condotte incriminate pone l’accento sul carattere di “corrispondenza chiusa” e, quindi, sul problema, in assenza di una definizione del legislatore, di come intendere l’e-mail: corrispondenza chiusa o aperta?
Si propende nel ritenere che un’e-mail è “chiusa” solo quando l’accesso al sistema informatico di invio e ricezione dei singoli messaggi è consentito tramite l’uso di una password, la cui conoscenza sia lecita, così da escludere tutti coloro non legittimati, dalla cognizione del contenuto dell’e-mail.
In tal caso la tutela offerta alla corrispondenza si estende all’e-mail, altrimenti, chi si limita a prendere cognizione di “corrispondenza aperta”, è punito solo se l’abbia sottratta al destinatario ovvero distratta dalla sua destinazione.
La condotta, infine, di distruzione o soppressione della corrispondenza, compresa l’e-mail, è comunque punita.


L’Avvocato Cristina Bolognini e l’Avvocato Elena Martini, dello studio legale di Ancona sono pronti ad assistervi nella redazione e presentazione di denuncia-querela in caso di violazioni della segretezza della propria e-mail.

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