Voli cancellati, i diritti dei passeggeri quando si verificano circostanze eccezionali
Il Regolamento Comunitario n. 261 del 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga un precedente regolamento del 1991, ha reso estremamente più incisive le misure di tutela dei passeggeri.
Tale regolamento si applica a tutti i voli, di linea e non di linea, in partenza da un aeroporto comunitario e a tutti i voli in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario nel caso di compagnia aerea comunitaria e che nel Paese terzo non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.
L’eruzione del vulcano islandese ha determinato il più importante blocco dello spazio aereo europeo dal dopoguerra ad oggi con la cancellazione di quasi la totalità dei voli. Il regolamento prevede che in caso di cancellazione del volo ai passeggeri devono essere offerti:
1) rimborso entro sette giorni del biglietto oppure volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale oppure l’imbarco su un volo alternativo appena possibile o ad una data successiva di suo gradimento;
2) pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;
3) due chiamate telefoniche o messaggi fax, telex o posta elettronica.
4) in caso di volo alternativo, quando l’orario di partenza per il nuovo volo è ritardato di almeno un giorno, la sistemazione in albergo ed il trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione.
5) la compensazione pecuniaria è pagata in contanti, mediante bonifico, con versamenti o assegni bancari o, previo accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi a meno che i passeggeri siano stati informati della cancellazione almeno sette giorni prima.
Il vettore non è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria -ma è comunque tenuto al rimborso del prezzo del biglietto oppure all’imbarco su un volo alternativo nonché all’assistenza al passeggero- se può dimostrare che “la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”. Tra tali circostanze deve ritenersi rientrino le condizioni meteo, rischi per la sicurezza, scioperi, la congestione del traffico aereo.
In conclusione tutti i passeggeri che hanno visto il proprio volo cancellato a causa della nuvola di polvere vulcanica, evento eccezionale e non prevedibile, hanno diritto all’assistenza prevista dal regolamento.