Uso di gruppo di sostanze stupefacenti
Si configura l’uso di gruppo di sostanze stupefacenti ogni qual volta uno o più soggetti procedono all’acquisto o detengono un quantitativo di sostanze stupefacenti anche per conto terzi cui la stessa sostanza stupefacente è destinata ad essere ceduta per poiessere consumata all’interno dell’intero gruppo.
Le situazioni in cui può configurarsi un uso di gruppo di sostanze stupefacenti sono numerose. Si pensi al caso di chi acquista con proprio denaro alcuni grammi di cocaina, hashish o altro per metterli poi a disposione del suo gruppo di amici; di chi, all’interno della propria cerchia di amici, proceda alla preventiva raccolta di denaro necessario per l’acquisto della sostanza stupefacente in nome e per conto degli altri oppure di chi, accompagnato in auto dagli amici, è l’unico a scendere dalla vettura per acquistare la drogaper tutti.
L’uso di gruppo, così definito, comprende condotte quali l’acquisto, la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti, idonee a configurare altrettante fattispecie di reato. L’art. 73 D.P.R. n. 309/1990 punisce, infatti, chiunque, senza la prescritta autorizzazione “…coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad atri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I previstadall’art. 14 …” con la reclusione da sei mesi a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000″.
Da ciò scaturisce la questione relativa al trattamento sanzionatorio dell’uso di gruppo, quale concorso di più persone nella detenzione di sostanze stupefacenti al fine di farne un uso esclusivamente personale, che ha animato il dibattito dottrinario egiurisprudenziale dopo il referendum del 18-19 Aprile 1993.
Prima della tornata referendaria, l’uso personale di droga costituiva reato e, quindi, anche il consumo di gruppo era considerato penalmente sanzionabile. Tale fenomeno configurava, infatti, un’ipotesi penalmente rilevante di concorso di tutti gli apparteneti algruppo nella detenzione dell’intero quantitativo di stupefacente, nonchè un’illecita cessione da parte di uno di questi, l’effettivo acquirente, in favore degli altri.
E’ con il referendum, che ha di fatto scriminato l’ipotesi di detenzione di droga destinata all’uso personale, che sono sorti i problemi circa la rilevanza penale dell’uso di gruppo: da un lato, infatti, non è più punita la condotta di chi fa un uso personale di sostanzestupefacenti, dall’altro, tuttavia, l’uso di gruppo implica delle condotte, quali acquistare, cedere, detenere elevati quantitativi di sostanza stupefacente, punite dall’art. 73 D.P.R. n. 309/1990.
Per porre fine al dibattito, è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite la quale ha ritenuto non punibile il c.d. consumo di gruppo di droga sanzionabile solo come illecito amministrativo ex art. 75 D.P.R. n. 309/1990.
In generale, perchè possa escludersi la rilevanza penale della condotta di colui che detenga una certa quantità di sostanza stupefacente per farne un uso personale è necessario che sia ravvisabile un nesso immediato tra la detenzione della sostanza e il consumo, così da ricomprendere tra le condotte non penalmente sanzionate (acquisto della sostanza, importazione e trasposrto, detenzione) tutte quelle azioni che si propongono come antecedenti immediati e diretti rispetto all’azione del consumo finale. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, quindi, non è punibile la condotta di colui che in quanto appartenente al gruppo abbia materialmente proceduto all’acquisto, ovvero abbia detenuto della sostanza stupefacente, non solo per se stesso ma anche per conto di terzi. Perchè ciò sia possibile, però, è necessario che sin dall’inizio l’acquisto, e la successiva detenzione, sia avvenuto anche per conto degli altri membri del gruppo.
La situazione si è nuovamente complicata a seguito delle recenti modifiche introdotte con la legge n. 49/2006 che hanno rianimato il dibattito circa la punibilità dell’uso di gruppo.
La novella legislativa del 2006, infatti, prevede la punibilità di tutte le condotte concernenti la produzione, il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti “destinate ad un uso non esclusivamente personale”, precisazione quest’ultima che sembrerebbe far concludere per la sicura rilevanza penale di tutte quelle condotte in precedenza annoverate nel fenomeno del c.d. uso di gruppo. Tale conclusione, inoltre, troverebbe conferma nell’intento repressivo alla base della riforma del 2006 con la quale il legislatore ha eliminato la differenza sanzionatoria tra droghe leggere e droghe pesanti.
Il legislatore del 2006, tuttavia, nel procedere alla riforma conosceva lo stato dell’evoluzione giurisprudenziale e dottrinaria in materia di uso di gruppo di sostanze stupefacenti e, quindi, la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite. Ciò significa che se avesse voluto sanzionare l’uso di gruppo, in contrasto con il dictum della Corte, avrebbe dovuto esplicitarlo nella novella, manifestando chiaramente la volontà di contrastare il fenomeno e inserendo una nuova fattispecie di reato ad hoc.
In assenza di un preciso orientamento giurisprudenziale in merito alla recente riforma, allo stato attuale non risulta ben chiaro se l’uso di gruppo possa essere sanzionato come il grave reato di spaccio oppure se possa essere considerato fattispecie analoga all’uso personale e, quindi, non punito penalmente.