Automobilista passa con il semaforo rosso: se il vigile non c’è, la multa è nulla

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7388 del 2009 ha stabilito che è nulla la multa all’automobilista che passa con il semaforo rosso dotato di apparecchio fotografico di rilevamento automatico (photo red) se in loco non è presente il vigile.
La presenza dell’agente è necessaria sia perchè questi ha l’obbligo della contestazione immediata, sia perchè la sua presenza consente di verificare l’attendibilità dell’apparecchio di rilevamento.
Tale pronuncia, tuttavia, è applicabile solo per le contravvenzioni antecedenti il 13 Agosto 2003 poichè il tale data è entrato in vigore il nuovo Codice della Strada che all’art. 201, comma 1-bis ha ampliato i casi in cui non è più necessaria l’immediata conmtestazione delle infrazioni da parte dell’agente.

Art. 201, co. 1 bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale ovvero nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133 bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

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