Omicidio colposo per l’infermiere che non appone le sponde al letto

Gli infermieri sono gravati da un obbligo di protezione nei confronti dei pazienti in ragione delle mansioni esercitate e della posizione di garanzia rivestita. Per tali ragioni, sono tenuti ad adottare tutte le misure preventive atte ad evitare il verificarsi di eventi accidentali.

Questo è quanto ha affermato di recente la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Pen., sez. IV, sent. N. 21285 del 17 Maggio 2013), confermando la condanna per omicidio colposo nei confronti di un infermiere, già condannato sia in primo che in secondo grado, per non aver apposto le sponde del letto e, quindi, per non aver impedito il decesso per grave trauma contusivo del paziente, conseguente alla caduta accidentale.

Il paziente, ricoverato presso l’Unità di Terapia Intensiva, si presentava già prima dell’incidente, ad elevato rischio di caduta per lo stato di agitazione, disorientamento e confusione mentale. L’infermiere avrebbe dovuto adottare la misura dell’apposizione delle sponde al letto, strumento non cruento e non invasivo che avrebbe contribuito a diminuire fortemente il rischio di caduta, peraltro ampiamente prevedibile.

A detta della Corte, a nulla rileva il rifiuto opposto dal paziente, facilmente superabile richiedendo l’intervento del medico di guardia.

 

L’Avv. Elena Martini e l’Avv. Cristina Bolognini, con studio legale in Ancona, operano in materia di diritto penale anche ricorrendo al patrocinio a spese dello Stato qualora sussistano i requisiti di legge.

 

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