Risarcibili i danni derivanti da incuria stradale

Le buche nel manto stradale sono spesso causa di rovinose cadute a terra per i pedoni o di incidenti per i conducenti di veicoli o di motocicli. Che fare nel caso in cui siano fonte di danni?
Bisogna tenere in considerazione che la P.A., quale proprietaria o gestore della strada o dell’area pubblica, è responsabile per violazione del principio del nemine laedere qualora sussistano due elementi: il primo oggettivo della non visisbilità del pericolo e il secondo della non prevedibilità dell’insidia. Entrambi gli elementi devono concorrere in radice nella causazione del fatto illecito oggetto della pretesa risarcitoria.
L’Ente tenuto alla manutenzione delle strade, si pensi ad esempio al Comune per le strade comunali, i marciapiedi, il cimitero, è responsabile dei danni cagionati da una insidia non visibile ed imprevedibile quando non abbia osseravato le comuni regole di prudenza e di diligenza poste a tutela dell’incolumità dei terzi e del loro patrimonio.
Il cittadino potrà, quindi, chiedere il risarcimento dei danni subiti all’Ente proprietario o gestore della strada dimostrando la produzione del danno e il comportamento colposo tenuto dalla P.A.
La giurisprudenza ha, tuttavia, chiarito che l’Ente non è responsabile per i danni cagionati dalla presenza di buche su strada se, per le circostanze di luogo e di tempo in cui si verifichi il sinistro, queste siano concretamente visibili, prevedibili ed evitabili dal conducente che mantenga una condotta di guida prudente e diligente.

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