Lancio di gavettoni: secondo la Cassazione è reato
La Cassazione, con la sentenza n.12401/2009, ha affermato che il lancio dei gavettoni configura il reato di danneggiamento e che il dolo sussiste anche se chi lancia i palloncini pieni d’acqua non ha la precisa volontà di causare danni.
Secondo la Corte, infatti, “sussiste l’elemento intenzionale del reato di danneggiamento, nella forma del dolo eventuale, nell’ipotesi in cui gli agenti, mediante il lancio di palloncini pieni d’acqua, provochino la rottura” di un oggetto “in transito nel raggio d’azione del lancio, configurandosi tale forma di dolo come anche quando l’agente si sia rappresentato come probabile o come possibile anche un eveto diverso da quello voluto e, ciò nonostante abbia agito ugualmente accettando il rischio del suo verificarsi”.
In particolare, la Suprema Corte si è pronunciata in merito al caso di un automobilista che, a causa del lancio di gavettoni, aveva visto andare in frantumi il parabrezza della sua autovettura.
Gli ermellini, nonostante abbiano ritenuto configurarsi il reato di danneggiamento, hanno censurato la scelta della Corte di Appello di infliggere ai quattro imputati la pena della reclusione. Non essendoci aggravanti, infatti, la pena da applicare è quella più favorevole e, quindi, la pena pecuniaria oltre al risarcimento dei danni cagionati all’automobilista.