Aggiotaggio:
delitto che si realizza mediante la divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose sul piano nazionale che sono in grado di nuocere alla pubblica economia determinando l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori ammessi nelle liste di borsa e negoziabili nel pubblico mercato.
Arbitrato:
è il mezzo al quale le parti possono ricorrere per sottrarre alla giurisdizione ordinaria la decisione di una lite, realizzando così una sorta di giustizia privata, dettata cioè da un privato anziché da un giudice dello Stato. E’ sempre lo Stato che attribuisce alla decisione privata il carattere giurisdizionale, cioè il carattere di sentenza. La decisione della controversia avviene con la pronuncia del lodo da parte degli arbitri.
Bene impignorabile:
bene del debitore che non può essere assoggettato ad esecuzione forzata. Sono beni non pignorabili, ex art. 514 Codice di Procedura Civile: i letti, il tavolo da pranzo, le sedie, i mobili e gli utensili più necessari per l’abitazione, il frigorifero, la lavatrice, le stufe, i fornelli, i vestiti, la biancheria, l’anello nuziale, le cose sacre e le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio.
Evizione:
si ha evizione quando il compratore è spogliato dell’acquisto in conseguenza di una pronuncia giudiziaria che accerta un difetto nel diritto del venditore a vantaggio di un terzo che può vantare sulla cosa venduta un diritto di proprietà o altro diritto reale. L’evizione può essere totale, in tal caso si riferisce a tutta la cosa venduta; evizione parziale, riguarda solo una parte della cosa acquistata. Nel primo caso il venditore deve restituire al compratore il prezzo pagato e rimborsare le spese di contratto e le spese fatte per la cosa. Nel secondo caso il compratore può ottenere una riduzione del prezzo pagato, oltre al risarcimento del danno. Codice Civile artt. 1483 e seguenti.
Fideiussione:
tipica garanzia personale disciplinata agli artt 1936 e seguenti del Codice Civile. E’ il contratto con il quale un soggetto, detto fideiussore, garantisce al creditore l’adempimento dell’obbligazione del debitore. Il creditore può rivolgersi al fideiussore, in caso di inadempimento, solo dopo aver inutilmente tentato di recuperare il credito nei confronti del debitore principale.
Giudizio abbreviato:
è un rito speciale caratterizzato dalla definizione del processo nell’udienza preliminare, evitando così il dibattimento. L’imputato può chiedere, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, che il processo venga definito all’udienza preliminare in base agli atti ed elementi raccolti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. Tale richiesta può essere anche subordinata ad una integrazione probatoria; in questo caso, il giudice dispone il giudizio abbreviato se ritiene l’integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale tipiche del procedimento. La scelta del rito abbreviato consente all’imputato, in caso di condanna, di ottenere una diminuzione della pena pari ad 1/3; la sentenza, inoltre, è ricorribile in appello.
Giudizio immediato:
è un rito speciale caratterizzato dalla mancanza dell’udienza preliminare che può essere instaurato in seguito a richiesta del P.M. o dell’imputato.
L’imputato chiede il giudizio immediato quando intende rinunciare all’udienza preliminare.
Il PM può fare richiesta di giudizio immediato quando sussistono alcuni presupposti; in primo luogo, occorre l’evidenza della prova. La persona sottosposta ad indagini, inoltre, deve essere stata sottosposta ad interrogatorio sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova o la persona, pur avendo ricevuto l’invito a presentarsi, non si è presentata. Il PM deve trasmettera la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato.
Il PM può chiedere il giudizio immediato anche quando l’indagato si trova in stato di custodia cautelare in carcere, entro 180 giorni dall’esecuzione del provvedimento di custodia, a condizione che sia definito il procedimento del riesame o non sia stato esperito nei termini. In quest’ultimo caso il giudice rigetta la richiesta se nel frattempo la misura cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Ipoteca:
è un diritto reale di garanzia concesso dal debitore o da un terzo su un bene, a garanzia di un credito, che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato. L’ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari che hanno competenza territoriale nel luogo ove si trova il bene. Il diritto di ipoteca è imprescrittibile, ma l’effetto dell’iscrizione è limitato a venti anni. Il creditore, pertanto, deve provvedere a rinnovare l’iscrizione prima del compimento del ventennio al fine di conservare i suoi effetti e il suo grado per altri venti anni. Se si procede dopo la scadenza l’ipoteca si considera di nuova iscrizione perdendo il grado che aveva precedentemente. Codice Civile artt. 2808 e seguenti.
Lodo:
è la decisione presa dagli arbitri, redatta per iscritto, in ordine alla controversia della cui risoluzione sono stati incaricati dalle parti interessate. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti sin dal momento della sua ultima sottoscrizione.
Oblazione:
gli artt. 162 e 162-bis c.p. prevedono l’oblazione come causa di estinzione del reato per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda e per quelle punite alternativamente con l’arresto o l’ammenda alla presenza di determinate condizioni. L’oblazione consiste nel pagamento, a domanda dell’interessato, di una somma di danaro prima dell’apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna.
Patteggiamento:
è il termine breve per indicare il rito speciale meglio definito dal codice di procedura penale come applicazione della pena su richiesta delle parti. L’imputato e il pubblico ministero possono concordare tra loro l’applicazione di una pena pecuniaria e/o detentiva; la pena detentiva, per poter effettuare il patteggiamento non può superare i 5 anni di reclusione o di arresto.
Il giudice, se ritiene di accogliere l’istanza di patteggiamento, emette sentenza non appellabile con la quale applica la pena concordata.
Per determinare l’ammontare della pena patteggiata si tiene conto della pena ricompresa tra i minimi ed i massimi di legge e delle circostanze attenuanti ed aggravanti per poi applicare una riduzione fino ad 1/3. I principali vantaggi per l’imputato derivanti dalla scelta di patteggiare la pena sono: il reato non è iscritto nel certificato penale che viene fornito a richiesta di privati, non viene applicata la maggior parte delle pene accessorie, l’imputato non deve pagare le spese del procedimento.
Non è possibile ricorrere a tale rito per tutti i reati.
Perizia giurata:
elaborato scritto relativo a questioni tecniche che può essere redatto solo da chi è in possesso di cognizioni tecnico scientifiche appropriate all’incarico. L’autore giura innanzi al cancelliere di aver adempiuto all’incarico affidatogli in modo corretto e fedele al solo scopo di far conoscere la verità. Con il giuramento l’elaborato può essere utilizzato nei rapporti tra privati e tra questi e la Pubblica Amministrazione. La falsa attestazione giurata è sanzionata penalmente ex art. 483 del Codice Penale.
Querela:
l’art. 120 del codice penale riconosce il diritto di querela ad ogni persona offesa dal reato nei casi in cui il reato non sia procedibile d’ufficio. Attraverso questo atto processuale il soggetto privato, titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma, dichiara il fatto per il quale chiede all’organo pubblico di giustizia di iniziare l’azione penale. La funzione della querela è quella di consentire all’autorità procedente di individuare il fatto-reato per cui si chiede la persecuzione e la punizione dell’autore del reato. La querela può essere presentata all’autorità, direttamente nella cancelleria della Procura della Repubblica o avanti i Carabinieri, sia dalla persona offesa dal reato, sia dal proprio procuratore speciale. Facciamo un esempio: Tizio,durante una cena di lavoro, si rivolge a Caio indicandolo come “falso, bugiardo e truffatore”. Caio, estremamente offeso nell’onore e nel decoro, decide di rivolgersi al proprio legale per sapere cosa fare. L’avvocato spiega che il comportamento di Tizio integra gli estremi del reato di ingiuria, previsto e punito all’art. 594 del codice penale, procedibile a querela della persona offesa e che, quindi, se Caio vuole ristoro per l’offesa subita sarà necessario sporgere formale denuncia-querela, così che si instaurerà un processo penale a carico di Tizio.
Testamento olografo:
atto con il quale una persona dispone delle proprie sostanze, nominando gli eredi e determinando cosa intende lasciare agli stessi dopo la morte. Quando viene redatto dal testatore, con l’apposizione della data e la sottoscrizione, si parla di testamento olografo.
Titolo esecutivo:
provvedimento o atto privato che attribuisce a un determinato soggetto il potere di procedere con un pignoramento o altra iniziativa di carattere esecutivo. Sono titoli esecutivi:la sentenza, il decreto ingiuntivo, talune ordinanze, i verbali di conciliazione redatti avanti il giudice, gli assegni e le cambiali.